Statuto
Associazione di Volontariato “L’orizzonte”
STATUTO
Art.1 – Denominazione e sede
E’ costituita con sede in Castronno l’Associazione di Volontariato denominata “L’Orizzonte”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 e seguenti del D Lgs 4 dicembre 1997 n. 460. L’Associazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91 che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato”che le consente a seguito dell’iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).
Art.2 – Fini
L’Associazione non persegue fini di lucro, è apartitica, aconfessionale, e opera tramite prestazioni volontarie personali, spontanee e gratuite.
Art.3 – Scopi
L’Associazione ha lo scopo di:
– mettere a disposizione sul territorio del Comune di Castronno risorse e forze umane in grado di favorire il contenimento e il recupero del disagio sociale nelle sue varie espressioni:
– alleviare le forme di disagio sociale nei minori, adulti e anziani in condizione di bisogno;
– creare la cultura della solidarietà sul territorio;
– formare operatori volontari con corsi specifici.
Art.4 – Servizi
L’erogazione dei servizi, fatte salve le diverse disposizioni della Legge 266/91, dovrà avvenire gratuitamente.
Art.5 – Attività
Per la sua attività l’Associazione si potrà avvalere anche di forme di collaborazione con lo Stato, con organismi pubblici, con organismi privati, ove occorra previa stipula di apposite convenzioni, protocolli d’intesa, accordi; saranno assunte le iniziative più opportune affinché l’Associazione si rapporti con iniziative analoghe sorte in altre realtà territoriali italiane e straniere in conformità alla Legge 11.08.1991 n.266 e alla Legge Regionale 24.07.1993 n.22.
Art.6 – Soci e Simpatizzanti
Possono aderire all’Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18°anno di età e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’Assemblea.
Art 7
I soci mettono gratuitamente a disposizione dell’Associazione parte del loro tempo libero per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari. La domanda di ammissione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. In questo caso potrà essere presentato dal richiedente appello all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Art.8
I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare all’assemblee, di votare direttamente, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno inoltre il diritto di recedere in ogni momento. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi autorizzati dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art.9
La qualità di socio volontario si perde:
– per morte,
– per morosità,
– dietro presentazione di dimissioni scritte,
– per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità di socio nei primi tre casi è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima assemblea utile.
Art.10
Previa accettazione del Consiglio Direttivo possono altresì aderire all’Associazione in qualità di simpatizzanti tutte le persone anche minori di età (in questo caso previo consenso di chi ne esercita la patria podestà) che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico o di collaborazione alle attività. I simpatizzanti che svolgono attività di volontariato dovranno essere registrati sopra un apposito libro e dovranno godere di adeguata copertura assicurativa.
Art.11 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti. Le cariche sono elettive e gratuite.
Art.12 – Assemblea
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L’assemblea è formata dai soci e si riunisce almeno due volte all’anno. All’assemblea possono partecipare l’Assessore dei servizi sociali, l’Assistente Sociale, il Consulente Tecnico che non ha diritto di voto.
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L‘Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno due volte all’anno, nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. Per convocare l’Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione che deve avvenire un giorno successivo alla prima. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno dieci giorni prima del giorno previsto. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e la sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
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Per l’Assemblea ordinaria in prima convocazione il numero legale è pari alla metà più uno dei componenti. In seconda convocazione il numero legale è pari a un terzo dei componenti.
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L’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione. Salvo che per l’elezione delle cariche, il voto è palese. È ammesso il voto per delega nella misura di una delega per socio. La delega deve essere scritta e presentata al Presidente dell’Assemblea all’inizio della seduta.
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Alle sedute possono partecipare, senza diritto al voto i simpatizzanti e le persone estranee all’Assemblea purché invitate dal Presidente dell’Associazione.
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L’Assemblea:
a) elegge i membri del Consiglio Direttivo con votazione e scrutinio segreto; ciascun votante indica un solo nominativo;
b) nomina i componenti del collegio dei Revisori dei conti;
c) esamina gli appelli di ispiranti soci cui il Consiglio Direttivo abbia rifiutato l’ammissione;
d) ratifica i provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo;
e) stabilisce la quota associativa annuale e il termine ultimo per il suo versamento;
f) approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell’anno in corso;
g) approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo;
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Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto
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La funzione del Presidente dell’Assemblea è assunta dal Presidente dell’Associazione o da soggetto da questi delegato.
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Delle riunioni è redatto verbale a cura di uno Segretario designato dall’Assemblea.
Art.12 bis
L’assemblea è considerata straordinaria allorché delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del relativo patrimonio. Per le modifiche statutarie l’assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art.13 – Consiglio Direttivo
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Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall’Assemblea nel proprio seno. I consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
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Il Consiglio Direttivo elegge il proprio Presidente che è anche il Presidente dell’Associazione.
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Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto i Revisori dei Conti e persone estranee al Consiglio Direttivo purché invitate dal Presidente.
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In caso di dimissioni di singolo membro del Consiglio, subentra automaticamente nella carica il primo dei non eletti per il tempo che manca alla scadenza del mandato per gli altri componenti del Consiglio.
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Le riunioni sono valide quando vi intervengono la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nel caso di nomina del Presidente.
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Il Consiglio presenta all’Assemblea per l’approvazione:
a) il bilancio preventivo annuale;
b) il bilancio consuntivo annuale;
c) un programma dettagliato dell’attività da svolgere nel successivo anno sociale;
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Il Consiglio, nel quadro degli atti dell’assemblea, adotta ogni atto necessario al buon andamento dell’Associazione che non sia espressamente attribuito dal presente Statuto.
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Ove il Consiglio non adempia ai compiti di cui al sesto comma del presente articolo, l’Assemblea lo dichiara decaduto.
Art.14 – Presidente
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Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza assoluta.
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Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni o di revoca del mandato da parte dell’Assemblea o di morte o di altro impedimento e sino alla elezione del nuovo Presidente, le funzioni di Presidente sono assunte dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
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Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.
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Il Presidente convoca l’Assemblea:
a) quando lo richieda il Consiglio Direttivo;
b) quando lo richieda un decimo dei componenti dell’Assemblea;
c) quando sia necessario per adempimenti imposti dalla Legge e dal presente Statuto
d) quando lo ritenga comunque necessario per il buon andamento dell’Associazione e in ogni caso almeno due volte all’anno.
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Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo (con i criteri dell’art.12 comma 2)
a) quando lo richiedano almeno tre componenti;
b) quando lo richieda una delibera dell’Assemblea;
c) quando siano necessari adempimenti imposti dalla Legge o dal presente Statuto;
d) quando lo ritenga comunque opportuno per il buon andamento dell’Associazione.
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Il Presidente adotta adempimenti urgenti ove organi dell’Associazione non adempiano ad obblighi derivanti dalla Legge o dal presente Statuto.
Art.15 – Collegio dei Revisori dei Conti
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La gestione finanziaria dell’Associazione è controllata da un Collegio di tre Revisori che abbiano la qualifica di dottore commercialista o ragioniere e comunque un’accertata competenza specifica. Sono nominati dall’Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
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I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità e presentare all’Assemblea una relazione annuale sulla gestione finanziaria. Possono altresì accertare in qualsiasi momento la consistenza di cassa e l’esistenza di beni e titoli di proprietà sociale.
Dalle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige un verbale da trascrivere in un apposito libro.
Art.16 – Entrate e patrimonio sociale
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative;
b) contributi degli aderenti;
c) contributi dei simpatizzanti;
d) contributi dei privati;
e) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzione pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
f) contributi di organismi internazionali;
g) donazioni o lasciti testamentari;
h) rimborsi derivanti da convenzioni;
i) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:
a) beni immobili o mobili;
b) donazioni, lasciti o successioni;
c) azioni, obbligazioni, ed altri titoli pubblici o privati;
d) altri accantonamenti a titolo di riserva e disponibilità patrimoniali.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Fin tanto che questa dura i soci non possono pretendere la restituzione delle quote associative e dei contributi versati. In caso di scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea straordinaria che il patrimonio, dedotte le passività, venga devoluto ad Organizzazioni di Volontariato che abbiano finalità analoghe a quelle dell’Associazione (art.5 comma 4 L.266/91).
Art.17 – Norme finalità
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia, in particolare quanto previsto dalla Legge 11.08.1991 n.266 e da tutte le norme inerenti al Volontariato emanate dallo Stato, dalla Regione Lombardia e da altri Enti Pubblici a ciò predisposti.
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Allegato al Verbale dell’Assemblea Straordinaria in data 24.11.1999
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Registrato A Varese il 14.12.1999 al n.8590

